(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4
                        del 10 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:
 
                               Art. 1.
                           Animali esotici
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1990,
n. 89, rientrano nella definizione di animali  esotici  i  mammiferi,
gli  uccelli,  i rettili, gli anfibi delle specie facenti parte della
fauna selvatica esotica, le  cui  popolazioni  vivono  stabilmente  o
temporaneamente  in  stato di naturale liberta' nei paesi di origine,
delle quali non esistono in Italia popolazioni naturali anche se  gli
esemplari  si  sono  riprodotti in stato di cattivita' nel territorio
nazionale.