(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge: Art. 1. Animali esotici 1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 89, rientrano nella definizione di animali esotici i mammiferi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi delle specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nei paesi di origine, delle quali non esistono in Italia popolazioni naturali anche se gli esemplari si sono riprodotti in stato di cattivita' nel territorio nazionale.